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Titolo:
Società tra professionisti: è possibile svolgere l'attività riservata agli ingegneri iscritti all'Albo?
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  • Sommario

  • Con la pronuncia del 22 marzo 2017, n. 7310, il S.C., dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa in tema di società di ingegneria e, più in generale, delle società costituite da liberi professionisti, chiarisce che, nel settore privato, solo dal 2011 è consentito alle società di ingegneria svolgere le medesime attività di progettazione riservate agli iscritti all'albo degli ingegneri.

     

    Quotidiano del 23 marzo 2017

     

    Il caso. La vicenda in esame prende le mosse dall'azione giudiziaria promossa da una società composta da ingegneri per ottenere il pagamento delle prestazione effettuate a seguito di incarichi professionali ricevuti. Accolta in primo grado, la sentenza è riformata in appello sul rilievo che le modifiche normative in tema di società tra professionisti, all'epoca dei fatti (2001) non consentivano ad una società di svolgere le attività riservate agli ingegneri iscritti all'albo nel settore privato ma solo nel settore degli appalti pubblici, con conseguente nullità dei contratti ex art. 2229 e 2231 c.c. Tale tesi viene altresì confermata dalla Cassazione con la sentenza in commento.

    Società tra professionisti ed evoluzione della normativa. Il S.C. coglie l'occasione per ripercorrere brevemente la stato dell'arte in tema di società tra professionisti ed incarichi che le stesse possono espletare. Secondo la Cassazione, le disposizioni degli artt. 13 l. n. 183/1976; 1 l. n. 92/1979; 11 l. n. 17/1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme cd. del "commercial" e del consulting engineering), hanno parzialmente abrogato il divieto di cui all'art. 2 l. n. 1815/1939 di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso ma non per quella in cui...

 

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