1. In tema di infortunio in itinere, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 7313 del 13 aprile 2016 si è pronunciata consentendo la tutela per il lavoratore che si infortuna nel tragitto “luogo di lavoro-abitazione” compiuto con la propria bicicletta.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 821/2011 della Corte d'Appello di Firenze (in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno) che aveva ritenuto costituire aggravamento indebito del rischio – e quindi negato l'indennizzo – l'uso della bicicletta, per coprire una distanza pari a 750 metri, senza valutarne l'impiego in relazione agli usi locali, alle normali esigenze familiari del dipendente, alla presenza e modalità di organizzazione dei servizi pubblici, alla tipologia del percorso, alla conformazione dei luoghi ed alle condizioni climatiche, nonché alla tendenza, presente nell'ordinamento, rivolta all'incentivazione dell'uso della bicicletta.
Riformando la decisione di primo grado, il giudice di appello ha respinto la domanda proposta dal lavoratore volta alla qualificazione come infortunio in itinere dell'evento lesivo occorsogli mentre al termine del turno di lavoro faceva ritorno all'abitazione in bicicletta per tornare ad assistere la persona anziana del nucleo famigliare (somministrazione di un'iniezione alla suocera). La decisione era stata motivata in ragione della mancata dimostrazione da parte del lavoratore della contingente necessità dell'uso del mezzo privato, tenuto conto che il tragitto da seguire si prestava, per la sua ridotta lunghezza, ad essere facilmente percorso a piedi. Contro tale decisione il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione, mentre l'Inail resisteva con controricorso.
2. La fattispecie dell'infortunio in itinere si...
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