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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che:

    1. l'attuale intimata, per quanto in questa sede rileva, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Poste Italiane s.p.a. con contratto di lavoro a termine - 11 ottobre 2007 e il 29 febbraio 2008 - stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere organizzativo, rappresentate dalla necessità di far fronte alla temporanea carenza di personale di sportelleria, ha agito per la declaratoria di nullità del termine di durata, in assenza di specifica motivazione, di un'oggettiva esigenza temporanea e di un adeguato documento di valutazione dei rischi;

    2. la decisione di primo grado, di rigetto della domanda, è stata riformata dalla Corte d'appello che ha ritenuto generica la causale apposta al contratto e tale da non consentire di individuare il nesso causale tra assunzioni del lavoratore e concrete esigenze della società, così non consentendo al lavoratore di verificare l'effettività delle ragioni giustificatrici e al giudice il controllo giudiziale in ordine alla sussistenza delle effettive esigenze della società;

    3. la corte territoriale ha condannato, inoltre, la società, al pagamento, L. n. 183 del 2010, ex art. 32 di 3,5 mensilità, tenuto conto delle rilevanti dimensioni aziendali, dell'elevato numero di dipendenti occupati, della durata limitata dell'assunzione a termine e del duplice contratto stipulato tra le parti (un primo contratto, nel periodo 26.7.2007-22.9.2007 e il secondo quello per cui è causa);

    4. il ricorso di Poste Italiane s.p.a. è affidato a tre motivi (come suffragato dalla progressiva numerazione in calce alle pagine del ricorso);

    5. l'intimata ha resistito con controricorso;

    6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che:

    7. il ricorso è in parte illustrato mediante l'assemblaggio di una serie di atti processuali, con tecnica espositiva sanzionata dall'inammissibilità da costante indirizzo di questa Corte (v., ex Cass., S.U., n. 5698 del 2012, Cass., S.U., n. 19255 del 2010; Cass., S.U. n. 16628 del 2009; Cass. n. 15180 del 2010), pur tuttavia nel ricorso all'esame i momenti di sintesi delle censure svolte non precludono la delibazione dei motivi di doglianza;

    8. le censure che investono specificità ed effettività della causale apposta al contratto a termine sono infondate;

    9. come precisato da questa Corte, con orientamento consolidato (v., fra le prime, Cass. nn. 2279 e 10033 del 2010 e numerose successive conformi; più di recente Cass. nn. 17155 e 22544 del 2015; Cass., sez. sesta - L. n. 17746/2016; Cass. 9052/2016) l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l'utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa;

    10. la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte...

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