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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

    Il Tribunale di Forlì, con il decreto n. 380 del 2016 (depositato e comunicato il 3 febbraio 2016), ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl proposta, in relazione alla domanda di ammissione del proprio credito per trattamento di fine rapporto, richiesta dal signor F.M., dipendente della società fallita, in quanto il credito si sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 2956 c.c., n. 1, giusta l'"eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore", rettamente, in quanto parte subentrata nei rapporti patrimoniali della fallita, non avendo pregio il divieto di sollevare quell'eccezione in ragione della prova scritta costituita dai cedolini dello stipendio (trattandosi di documenti attestanti un adempimento di natura fiscale) ed essendo maturato (nel triennio) il credito, riportato nella busta paga del mese di settembre 2010. Il giudice ha altresì condannato l'opponente al pagamento delle spese giudiziali, pur nella "contumacia" della curatela.

    Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, il menzionato dipendente.

    Il Collegio condivide, con le precisazioni che seguiranno, la proposta di definizione della controversia contenuta nella proposta notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche che, tuttavia, non sono tali da portare ad un ripensamento delle formulate conclusioni.

    Il ricorso per cassazione, articolato in quattro mezzi, infatti, risulta manifestamente fondato innanzitutto in relazione al quarto motivo, avendo il decreto condannato l'opponente allo stato passivo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla curatela fallimentare che, tuttavia, non si era costituita nel giudizio di opposizione, in violazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto "non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poichè questi non avendo...

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