che, con sentenza del 19.5.2015, la Corte di appello di Firenze rigettava il gravame di Trenitalia s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Livorno che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società, confermando il provvedimento monitorio di condanna della stessa, quale committente coobbligata solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, al pagamento del tfr per Euro 2895,02 in favore di I.R., lavoratore dipendente della Cooperativa (OMISSIS), a sua volta operante in subappalto con la spa P.M. Ambiente;
che veniva ritenuta l'infondatezza della tesi dell'inapplicabilità della L. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, all'appalto in esame in quanto soggetto al D.Lgs. n. 163 del 2006, sugli appalti pubblici, per essere l'appellante società di diritto privato e per non sussistere nel D.Lgs. n. 163 del 2006, una norma che consentisse di derogare alla generale disciplina del D.Lgs. n. 276 del 2003, citato art. 29, dovendo essere inoltre escluso il diritto di surrogazione della stessa nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia per il credito al TFR, quale conseguenza dell'assolvimento degli obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti in forza del vincolo di solidarietà D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29;
che, con riguardo all'obbligo del pagamento del TFR nei confronti del lavoratore, si sosteneva che lo stesso era rimasto a carico del datore anche per le quote maturate dopo il 1.1.2007, nonostante che per i datori con più di 50 dipendenti i relativi accantonamenti fossero depositati presso il Fondo di Tesoreria;
che di tale sentenza Trenitalia s.p.a. chiede la cassazione, affidando l'impugnazione a sette motivi, cui non hanno opposto difese sia lo I., che il Fallimento della (OMISSIS) s.c.a.r.l., rimasti intimati;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis...
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6 e D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo la propria soggezione, in quanto "ente aggiudicatore nel campo dei servizi ferroviari" (ex D.Lgs. n. 163 del 2006) in relazione ai servizi sussidiari prestati per il settore trasporti (pulizia dei rotabili ferroviari e altri servizi connessi), al regime di responsabilità previsto dal citato decreto, di disciplina degli appalti pubblici, modulato sulla solidarietà solo tra appaltatore e subappaltatore, nel coinvolgimento del committente soltanto nei limiti della disciplina generale prevista dall'art. 1676 c.c.;
che esso pone la questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell'occupazione e del mercato del lavoro e quindi della tutela delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del 2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità: solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali da questo dovuti ai suoi lavoratori dipendenti (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2); diretta dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e solidale con i subappaltatori per i loro dipendenti per l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6) e sostitutiva del committente (stazione appaltante) in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e dell'appaltatore (D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4 e 5, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs....
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