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Estremi:
Comm. trib. reg. Torino, (Piemonte), 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La controversia trae origine dalla notifica al Sig. G.B., in data 26.10.2012, degli avvisi di accertamento n.(omissis...) per il periodo di imposta 2008, e n. (omissis...), per il periodo di imposta 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Alessandria, a seguito di procedimento di controllo fiscale, accertava con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 il reddito imponibile netto del contribuente in € 67.714,66 a fronte del reddito imponibile dichiarato per l'importo di Euro 0,00 per il 2008 e di € 5.2197,00 a fronte del reddito imponibile dichiarato per l'importo di € 17.768,00 per il 2007.

    Avverso tali avvisi di accertamento il contribuente proponeva ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, lamentando la sussistenza di vizi determinanti l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati e chiedendone l'annullamento. La Commissione di primo grado accoglieva i predetti ricorsi (riuniti nn. 12/13 e 152/13), stabilendo nella sentenza n. 108/01/14 (pronunciata l'11/12/13 e depositata in segreteria l'11/03/2014) che l'Ufficio non avrebbe adeguatamente motivato gli avvisi di accertamento e che le allegazioni favorevoli alla controparte non sarebbero state sufficientemente valorizzate durante il contraddittorio procedimentale.

    Con l'appello in esame, proposto contro la suddetta sentenza, l'Amministrazione finanziaria sostiene che, sulla base del disposto dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, dei D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 e della giurisprudenza di legittimità sul punto, la Direzione Provinciale di Alessandria dell'Agenzia delle Entrate abbia correttamente operato il c.d. "accertamento sintetico", determinando ed accertando, seppure in via presuntiva, in base alle spese effettuate dal contribuente, il reddito complessivo netto del contribuente. Pertanto risulterebbe del tutto infondata l'affermazione secondo cui le...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Risulta dagli atti di causa che la Direzione Provinciale di Alessandria dell'Agenzia delle Entrate si sia avvalsa, nello svolgimento della propria attività di controllo del disposto dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 (disciplinante il c.d. "accertamento sintetico").

    Occorre precisare che, ai fini di effettuare la verifica che la situazione impositiva coincida con la reale capacità contributiva del ricorrente, l'applicazione dei parametri di riferimento costituisce solo presunzione semplice di maggior capacità reddituale e, per trovare efficace applicazione ai fini del recupero d'imposta, deve essere accompagnata e sostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l'effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato.

    In proposito, è noto che secondo un precedente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto, in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non "riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato)" (Cass. n. 6813/2009; Cass. 23785/2010; Cass. n. 4183/2013).

    Siffatto principio è stato, tuttavia, da ultimo superato dalla Suprema Corte (Cass. 6396/2014), che ha invece ritenuto che nessun'altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi.

    Ancora recentemente la Corte di...

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