1. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 6815 del 2013, rigettava l'impugnazione proposta da P.C. nei confronti del Comune di Napoli e della Provincia di Napoli, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli tra le parti il 10 novembre 2008.
2. Il P. aveva adito il Tribunale esponendo di essere stato avviato in data 1 ottobre 1995 presso il Comune di Napoli a progetto LSU denominato Lavori socialmente utili per Napoli, e di essere stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale in data 20 giugno 2000, circostanza comunicata al Comune, sino al 27 febbraio 2007, richiedendo in pari data la riammissione in servizio.
Chiedeva, quindi, la riammissione in servizio, con condanna degli enti resistenti alla riammissione nel suddetto progetto o in altro.
3. Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Provincia, in quanto la stessa non aveva alcun potere in ordine al rapporto esistente tra il lavoratore e l'ente utilizzatore, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 9, innovativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, e rigettava la domanda mancando un rapporto di lavoro subordinato, ed essendo legata la qualifica di LSU ad un determinato progetto specifico.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il P. con tre motivi di impugnazione.
5. Resistono sia la Provincia di Napoli (eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso mancanza di autosufficienza), che il Comune di Napoli (eccependo in via preliminare l'inammissibilità del dedotto vizio motivazione in ragione della cd. "doppia conforme" e l'inammissibilità del vizio di violazione di legge per mancanza autosufficienza) con autonomi controricorsi.
6. Il ricorrente, che è stato ammesso al gratuito patrocinio, ha depositato memoria
1. Occorre precisare che la Corte d'Appello rigettava l'impugnazione confermando il difetto di legittimazione passiva della Provincia, non essendogli ascrivibile alcuna responsabilità, nè alcun potere in ordine alla reviviscenza del progetto con riammissione del P..
Nel merito: a) rilevava che il D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 9, che prevede la decadenza automatica dei soggetti che, tra l'altro, si rifiutino di partecipare ai corsi di formazione, costituiva un'ipotesi non tassativa, ma alla quale andava assimilata quella di mancata partecipazione all'attività propria del progetto.
Nella specie il Comune di Napoli, ricevuta la comunicazione del P. del 20 giugno 2000, in data 3 ottobre 2000 chiedeva la dichiarazione di decadenza del medesimo.
Che, comunque, al di là della decadenza, il rapporto si era ormai esaurito e pertanto non ne poteva essere chiesta la reviviscenza.
Osservava, inoltre che non era configurabile la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, ponendosi in essere nella specie, in ragione della normativa di settore, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale.
Lo svolgimento del rapporto di lavoro andava valutato comunque in ragione di buona fede e correttezza, principi che nella specie non erano stati violati.
b) Riteneva che il ricorrente non poteva con una mera istanza in data 27 febbraio 2007, una volta cessato lo stato detentivo, ottenere automaticamente la reviviscenza di un progetto ormai esaurito.
Una volta venuto meno il progetto in relazione al quale è stato avviato, il P. avrebbe dovuto formulare una formale istanza, con la dichiarazione di sussistenza di tutti i requisiti necessari in base al D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 2, dichiarando anche gli altri progetti in cui era impegnato. La sola partecipazione ad alcuni progetti non dava luogo...
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