ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      GIORNALISTI - Giornalisti - emittenza locale

      VERBALE DI ACCORDO dell'8 marzo 2017. Proroga del CCNL 27 gennaio 2010.



    • ARTICOLO N.21

      MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ


    • Ai lavoratori che contraggono matrimonio o unione civile è dovuto, in tale occasione, un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.

      Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall'INPGI o da altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizione di legge. A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.

      Secondo le disposizioni di legge i congedi parentali potranno essere richiesti e concessi anche calcolandoli su base oraria.

      Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

    Non sono presenti correlazioni

    please wait

    Caricamento in corso...

    please wait

    Caricamento in corso...