VERBALE DI ACCORDO dell'8 marzo 2017. Proroga del CCNL 27 gennaio 2010.
ARTICOLO N.21
MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ
Ai lavoratori che contraggono matrimonio o unione civile è dovuto, in tale occasione, un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall'INPGI o da altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizione di legge. A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Secondo le disposizioni di legge i congedi parentali potranno essere richiesti e concessi anche calcolandoli su base oraria.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.
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