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T.A.R. Milano, (Lombardia), 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, indiceva una gara d'appalto con procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di pulizia presso le sedi dei Vigili del Fuoco.

    Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (50 punti massimi al prezzo e 50 punti massimi alla qualità, con distinzione di 30 punti alle metodologie tecnico operative e 20 punti alla sicurezza e al tipo macchine); l'appalto era diviso in lotti e quello di cui è causa riguarda in particolare le pulizie presso le sedi dei Vigili del Fuoco nella Regione Lombardia.

    Al termine della procedura di gara, l'appalto era aggiudicato definitivamente al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI oppure ATI), fra le società La Luminosa Srl e Multiservice Srl, che aveva ottenuto il punteggio totale di 84,58 punti, di cui 39,13 per l'offerta economica.

    La società esponente si classificava seconda, con 84,47 punti, di cui 34,47 per l'offerta economica.

    Era proposto di conseguenza il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

    Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno e le società parti del RTI vincitore, concludendo per l'irricevibilità, l'inammissibilità e in ogni caso per l'infondatezza nel merito del gravame.

    In esito alla camera di consiglio del 28.1.2016, la Sezione IV del TAR Lombardia disponeva incombenti istruttori a carico della stazione appaltante con ordinanza n. 205/2016.

    Il Ministero dell'Interno provvedeva di conseguenza al deposito di una relazione istruttoria con annessi documenti in data 17.2.2016.

    Alla successiva udienza cautelare del 25.2.2016, la domanda di sospensiva era respinta con ordinanza della IV Sezione n. 225/2016.

    Tale ordinanza era appellata, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione V n. 2067 del 7.6.2016, respingeva l'appello cautelare.

    Alla successiva...

  • Diritto

    DIRITTO

    Il Collegio reputa, in via preliminare, di prescindere dall'esame dell'eccezione di irricevibilità del presente ricorso, attesa l'infondatezza di quest'ultimo, per le ragioni che si esporranno.

    Sul punto pare però opportuno evidenziare, per completezza, che la giurisprudenza ha chiarito che il termine per l'impugnazione di trenta giorni di cui al combinato disposto dell'art. 120 del c.p.a. e dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 - quest'ultimo articolo è applicabile ratione temporis alla presente fattispecie - può essere incrementato di un numero di giorni pari a dieci (ai sensi del comma 5 quater dell'art. 79), allorché ciò sia necessario per acquisire piena ed effettiva conoscenza dei vizi dell'atto comunicato dall'amministrazione ai sensi del citato art. 79 (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, 21.3.2016, n. 1143 e TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 26.4.2010, n. 4760).

    Nel caso di specie, nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva è indicato soltanto il nominativo dell'ATI aggiudicataria ed il punteggio da essa ottenuto (cfr. il doc. 1 della ricorrente), mentre il presente ricorso è stato presentato alla notificazione il 31° giorno successivo alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dopo che la società esponente aveva avanzato rituale richiesta di accesso agli atti di gara, con particolare riguardo all'offerta economica della vincitrice.

    1.1 Nel primo motivo di ricorso, si sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza di un elemento fondamentale previsto dalla legge di gara, vale a dire per l'omessa indicazione del costo orario della manodopera distinto per livelli di inquadramento retributivo, avendo l'ATI vincitrice indicato invece solo una media del costo.

    La doglianza è infondata, giacché né il bando di gara né la lettera di invito (cfr. i documenti 2...

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