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Titolo:
La maggiorazione retributiva per il lavoro notturno si applica anche ai lavoratori part time
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  • Sommario

  • La vicenda esaminata. Una lavoratrice dipendente di un'azienda concessionaria di autostrade agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle differenze di retribuzione derivanti dalla diversa retribuzione oraria e dalla maggiorazione per il lavoro notturno, in misura pari a quella erogata ai lavoratori con contratto a tempo pieno. Il Tribunale del lavoro accoglieva la domanda, condannando di conseguenza l'azienda al pagamento delle differenze dovute. L'azienda proponeva appella ma la Corte d'appello lo rigettava, confermando la decisione di primo grado. Proponeva ricorso in Cassazione l'Azienda.

     

    Quotidiano del 10 marzo 2017

     

    Il principio di non discriminazione ex art. 4 d.lgs. n. 61/2000. Aspetto nodale della controversia esaminata dalla Corte riguarda l'applicazione dell'art. 4 d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61; norma che così recita: «Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale».

    La lavoratrice aveva dedotto in giudizio una diversa ed errata applicazione della retribuzione oraria e delle maggiorazioni per il lavoro notturno, erogate in misura inferiore rispetto a quanto corrisposto ai lavoratori full-time, inquadrate nel medesimo livello contrattuale. L'azienda a sua volta sostiene, proponendo sul punto motivi di impugnazione della sentenza d'appello, che per verificare il rispetto dell'art. 4 citato non è corretto limitarsi a comparare il lavoratore part-time con quello full-time inquadrato nello...

 

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