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Titolo:
Il pallone gonfiato dal dipendente scoppia e ferisce il bambino. Responsabile il titolare dell'officina
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  • Sommario

  • Il fatto. Dopo che il proprio figlio aveva perso un occhio a seguito dello scoppio del pallone portato dal minore a far gonfiare con il compressore presso un'officina, dove tale operazione era stata eseguita da un apprendista non ancora maggiorenne, i genitori avevano agito nei confronti sia dell'apprendista e sia nei confronti del titolare dell'officina.

     

    Quotidiano del 10 marzo 2017

     

    Il Tribunale, dopo aver dichiarato che al 50% la responsabilità era stata dei genitori del bambino, aveva condannato l'apprendista e il titolare a risarcire i danni.

    Nel successivo giudizio di secondo grado la Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda nei confronti del titolare dell'officina, fermo il resto.

    Il danneggiato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando in due distinti motivi la mancata dichiarazione di responsabilità in capo al titolare dell'officina.

    Per attribuire la responsabilità al datore di lavoro è sufficiente il nesso di occasionalità necessaria. La Cassazione nella sua decisione di accoglimento del ricorso, anzitutto precisa i fatti ritenuti pacifici ovvero che il bambino si era recato presso per chiedere un funzionamento del pallone e si era poi verificato lo scoppio di questo per l'uso di uno degli attrezzi (specificamente il compressore) dell'officina effettuato da un dipendente.

    Ciò premesso la Terza Sezione ha ricordato come la giurisprudenza consolidata ritenga sufficiente per l'affermazione della responsabilità datoriale ex art. 2049 c.c. «un nesso di occasionalità necessaria» da intendersi nel senso che le mansioni del dipendente debbono almeno aver agevolato il comportamento causante il danno.

    Mentre il giudice di primo grado aveva correttamente fatto applicazione di tale principio, la corte territoriale aveva poi...

 

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