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Il periodo di prova può essere pattuito una sola volta
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  • Il caso. La Corte d'appello di Palermo rigettava il reclamo proposto da una società - ai sensi dell'art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 - avverso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento irrogato ad un lavoratore per una sua asserita assenza ingiustificata.

     

    Quotidiano del 10 febbraio 2017

     

    Rilevavano i Giudici di merito che, all'esito di una precedente pronuncia con la quale era stata dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale conseguenza dell'illegittimo ricorso alla somministrazione di manodopera, la società aveva disposto la riammissione in servizio del lavoratore presso la propria unità produttiva di Verona (attesa la soppressione dell'unità produttiva di Palermo, alla quale il dipendente era in precedenza addetto) chiedendogli altresì di sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel quale era inserito un patto di prova di 3 mesi. Il lavoratore rifiutava di sottoscrivere una tale clausola venendo quindi allontanato dal servizio. Successivamente, la stessa società contestava al dipendente l'assenza ingiustificata dal lavoro licenziandolo poi per giusta causa.

    Su questi presupposti, la Corte di merito rilevava che il patto di prova «non poteva essere introdotto, trattandosi di rapporto di lavoro che già era stato ripristinato per effetto dell'intervenuto giudicato, da ciò derivava la giustificatezza ex art. 1460 c.c. della reazione del dipendente». Contro tale sentenza la società ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi.

    Il c.d. forum contractus è insensibile alle vicende aziendali. Con un primo motivo, la Società si doleva di come i Giudici di merito avessero disatteso la propria eccezione di incompetenza territoriale, nonostante il rapporto non...

 

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