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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- Con sentenza del 16 ottobre 2013, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso dei lavoratori in epigrafe nei confronti della Newlat Spa volto ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità dei licenziamenti intimati in data 8 maggio 2009 in violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, con le conseguenti statuizioni reintegratorie e risarcitorie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

    La Corte territoriale ha preliminarmente respinto il gravame con cui si denunciava l'insussistenza dei presupposti legittimanti la procedura di riduzione del personale; ha poi considerato inammissibili le deduzioni incentrate sulla incompletezza ed inadeguatezza della comunicazione di avvio della procedura, in quanto formulate per la prima volta con l'atto di impugnazione; infine ha ritenuto infondata la doglianza circa la violazione da parte della società dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare in quanto nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, trasmessa in data 8 maggio 2009, era evidenziato che le modalità di applicazione dei criteri di scelta erano illustrate in allegate schede e la Corte, esaminate le medesime, ha ritenuto che consentissero un tempestivo ed effettivo controllo circa la correttezza dell'operazione da parte dei lavoratori interessati, delle organizzazioni sindacali e degli organi amministrativi.

    La Corte di Appello ha poi respinto la domanda di superiore inquadramento formulata da P.V., sulla quale il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi, ritenendo che le dichiarazioni testimoniali non avevano offerto alcun elemento da cui desumere che il predetto avesse "capacità e funzioni direttive" nonchè "discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa", requisiti prescritti ai fini dell'inquadramento rivendicato.

    2.- Per la cassazione...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    3.- Preliminarmente i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

    4.- Il Collegio reputa che il ricorso iscritto al R.G. n. 2138 del 2014 non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.

    4.1.- Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene testualmente che "il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive de quo veniva sottoposto al controllo del Giudice in ordine all'accertamento dell'esistenza dei presupposti di fatto legittimanti la procedura di licenziamento collettivo, all'accertamento della correttezza procedurale dell'operazione ed all'imprescindibile nesso causale tra progetto di ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso". Constatato che le organizzazioni sindacali avevano manifestato dissenso in ordine alla procedura medesima - secondo parte ricorrente - il giudice di merito, investito dalla domanda di interpellare detti sindacati "sulla regolarità della procedura in esame", aveva "l'obbligo quanto meno di motivare la ragione per cui non solo non ammetteva, ma nemmeno esaminava la richiesta unanime delle parti, nè si pronunciava in alcun modo sulla richiesta di mezzi istruttori che vedevano la necessità di coinvolgimento delle OO.SS. citate".

    Il motivo, oltre a confondere temi legati al licenziamento individuale con quelli pertinenti alla riduzione di personale oggetto del giudizio, così formulato è palesemente inammissibile.

    Come più volte ribadito da questa Corte (tra tante: Cass. n. 25761 del 2014), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente...

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