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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.Il Tribunale di Busto Arsizio accolse parzialmente la domanda proposta da E.M. - dipendente della Newlast s.r.l. e addetto agli uffici commerciali con qualifica di responsabile commerciale della "(OMISSIS)" condannando la società al pagamento di un premio sul fatturato verso clienti finali per la vendita di prodotti a marchio (OMISSIS) nel periodo compreso tra la data di assunzione ((OMISSIS)) e il (OMISSIS), nonchè al pagamento del minimo annuale per il restante periodo di durata del rapporto. Con sentenza depositata il 19/5/2011, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, interpretando il contenuto complessivo della lettera di assunzione, accertò anche il diritto del predetto al pagamento del premio sul fatturato in relazione ai prodotti a marchio Newlast, condannando la società a pagare per detto titolo ulteriori Euro 9.684,20, oltre accessori.

    2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore, sulla base di due motivi. Resiste la società con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale sulla base di unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.Con il primo motivo il ricorrente principale deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio sul punto delle provvigioni maturate dal lavoratore nel periodo 7/1/2003-30/5/2003. Rileva che la sentenza impugnata quantifica la somma dovuta avuto riguardo all'ipotesi di calcolo formulata dal consulente sulla base del parametro degli ordini fatti nel periodo precedente al 1/6/2003, parametro contestato perchè mai pattuito dalle parti, poichè nella lettera di assunzione si faceva riferimento al diverso criterio del fatturato del gruppo Newlast. Rappresenta che, facendo riferimento alle fatture di vendita ai clienti finali del gruppo Newlast nel 2003, ne sarebbe risultato un importo per provvigioni in misura ben maggiore.

    1.2. Il motivo non può essere accolto. Ed invero, a fronte del richiamo contenuto in sentenza ai criteri adoperati dal CTU, la censura avrebbe richiesto una maggiore specificazione, anche in termini di allegazioni documentali (mediante opportuna riproduzione delle parti della relazione di consulenza oggetto di contestazione e degli atti di parte di riferimento), risultando, al contrario, generica.

    2.Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio sul punto del mancato riconoscimento delle provvigioni spettanti al lavoratore dal 1/6/2003 alle dimissioni. Rileva che la Corte territoriale, pur riconoscendo che l'affermato principio dell'irriducibilità della retribuzione dettato dall'art. 2103 c.c. investe anche la parte variabile della retribuzione, ha ritenuto che non sussistessero altre circostanze comparative significative al fine di dimostrare che la modifica della parte variabile della retribuzione fosse peggiorativa rispetto al trattamento previsto nella nota integrativa allegata alla lettera di...

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