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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 492/2010, ha confermato - per quello che interessa in questa sede - le pronunce n. 142/09 e n. 196/09 del Tribunale di Monza, rilevando che l'operazione economica riguardante la cessione del Call Center di (OMISSIS), dalla W.T. spa alla (OMISSIS) spa, fosse qualificabile come cessione di ramo di azienda agli effetti dell'art. 2112 c.c. in quanto l'attività di cali center ceduta era già svolta dal cedente in forma funzionalmente autonoma e debitamente strutturata e che il ramo costituiva, pertanto, un insieme di elementi patrimoniali e personali idonei al raggiungimento di un fine economico-produttivo, nell'accezione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria.

    2. Ricorrono per cassazione S.P. e gli altri dipendenti in epigrafe indicati con nove motivi di ricorso.

    3. Resiste con controricorso la W.T. spa.

    4. Restano intimati, senza svolgere attività difensiva, sia il Fallimento (OMISSIS) spa che la (OMISSIS) spa in bonis.

    5. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. nell'interesse delle parti costituite.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    6. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine semestrale, e fondata sulla circostanza che gli atti di appello furono depositati il 27.7.2009 ed il 7.1.2010, ossia ben dopo l'entrata in vigore della riforma operata con la L. n. 69 del 2009, sollevata dalla W.T. spa. Al riguardo deve rilevarsi che, nella specie, si applica il testo originario dell'art. 327 c.p.c. (la decadenza dell'impugnazione un anno dopo la pubblicazione della sentenza impugnata) e non il nuovo testo, che riduce il termine utile a sei mesi, perchè esso si applica, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4.7.2009, dal momento che bisogna avere riguardo al deposito del ricorso di 1^ grado, restando irrilevante il momento di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 17060/2012 e Cass. n. 5249/2014).

    7. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., in relazione alla mancata individuazione, da parte della Wind e della OSC, dell'oggetto del contratto di cessione del ramo di azienda ceduto (art. 360 c.p.c., n. 3). In particolare sottolineano la discordanza tra quanto previsto nella comunicazione di apertura della procedura di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47 ed il successivo contratto di cessione di cui viene lamentata anche la genericità.

    8. Con il secondo motivo si censura la contraddittoria motivazione della sentenza, circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta mancanza ed insussistenza di autonomia funzionale delle attività di assistenza clienti eseguite presso il sito di (OMISSIS). A tal uopo si evidenzia che l'attività di assistenza clienti veniva effettuata in vari siti dislocati in tutta Italia (e non solo a (OMISSIS)) e che nel citato...

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