ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    1 - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

    "Con sentenza n. 5161/2015 depositata il 16/6/2015, la Corte di appello di Napoli, decidendo sul reclamo proposto dalla Tessival Sud s.r.l., in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento (che, nella fase di opposizione della L. n. 92 del 2012, ex art. 92, commi 51-57, aveva parzialmente accolto il ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e segg., proposto da B.D., dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato all'esito di procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991 e condannato la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), confermava la pronuncia del Tribunale. Riteneva la Corte territoriale che la comunicazione alle OO.SS. di categoria non fosse stata inoltrata contestualmente a quella di recesso e neppure entro il termine di sette giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 44, bensì oltre due mesi dopo; che a fronte della stringente sequenza temporale prevista dalla legge non fossero possibili sanatorie di sorta in caso di suo inadempimento essendo irrilevante la circostanza che il lavoratore fosse stato in grado di conoscere il criterio di scelta attraverso la comunicazione dell'avvio della procedura; che, peraltro, nella specie non vi era stato un licenziamento contestuale di tutti i lavoratori ma era stato introdotto un criterio di scelta consistente nel licenziare prioritariamente coloro che, entro il 27/9/2012, avessero manifestato la volontà di non opporsi al recesso, prevedendosi che agli stessi venisse corrisposto un incentivo economico da concordare; che la supposta non essenzialità del termine per la suddetta comunicazione contraddiceva la...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...