REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
premesso
che il ricorrente chiedeva l’attivazione del fondo di garanzia dell’(omissis)., assumendo di non essere stato pagato dal proprio datore di lavoro. Più precisamente, la società presso cui avvea lavorato fino al 2010 era stata posta in liquidazione e il legale rappresentante non era reperibile, in quanto di nazionalità polacca e sconosciuto all’anagrafe;
che l’(omissis) contestava la possibilità di attingere al fondo di garanzia in quanto il ricorrente non aveva svolto alcuna attività esecutiva;
considerato
che la normativa sul fondo di garanzia prevede che questo intervenga o a seguito di una procedura concorsuale che non abbia sodisfatto i crediti dei lavoratori, o all’esito di una procedura esecutiva individuale infruttuosa. La ratio della norma è chiara: la tutela a carico dell’Ente pubblico interviene solo quando è dimostrato che il debitore non ha le sufficienti garanzie patrimoniali per pagare i crediti relativi al t.f.r. dei propri dipendenti; in tal senso vanno lette le norme richiamate;
che le procedure indicate nella legge 297/1982 devono essere rispettate, per un principio logico prima ancora che giuridico, quando ciò è possibile: nel caso di specie occorre confrontarsi con la realtà della società (omissis) s.r.l.
Tale società è infatti in stato di liquidazione dal 2010: il ricorrente, unitamente a altri suoi colleghi, ha promosso azione giudiziaria per farne dichiarare il fallimento e il Tribunale ha respinto l’istanza non per infondatezza, ma...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...