In riferimento alla presente Legge vedi: Parere - Autorità garante per la concorrenza e il mercato 20 settembre 2016, n. AS1306.
ARTICOLO N.20
(Disposizioni in materia urbanistica)
Art. 20
1. All’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, prioritariamente mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi.” sono sostituite dalle seguenti: “alle attività agricole tradizionali, connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.”;
b) al comma 2, le parole: “con deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “nella l.r. 38/1999”.
2. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 54 è sostituito dal seguente:
“Art. 54
(Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei...
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