La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 1080 del 2012, rigettava il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la pronunzia del Tribunale di Novara che, in accoglimento del ricorso presentato dalla dipendente P.M., aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento alla stessa intimato, in data 22 maggio 2010, dalla predetta società, condannando quest'ultima a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a risarcirle il danno patito in misura corrispondente a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
La Corte territoriale, ricostruita la situazione ambientale in cui erano maturate le condotte ascritte alla P., poste a base del licenziamento impugnato, osservava. per ciò che in questa sede rileva: a) che la dipendente, operatore promiscuo di livello C, con qualifica di operatore senior - da ultimo con mansioni di operatore di sportello - in servizio presso l'Ufficio Postale di (OMISSIS), era un mero esecutore materiale di ordini provenienti dal responsabile gerarchico della struttura di appartenenza, al quale, soprattutto, andava ascritta la responsabilità dell'operazione truffaldina che si era consumata nel predetto ufficio, in palese inosservanza della procedura interna che, nello specifico, disciplinava le modalità operative da applicare ai contratti di prestito "(OMISSIS)" (disposizioni di servizio nn. 121 del 7 luglio 2008 e 250 del 16 dicembre 2008); b) che l'errore in cui, senza dubbio, la P. era incorsa aveva risentito evidentemente di condizionamenti ambientali dovuti al luogo di ridottissime proporzioni in cui la stessa si era trovata ad operare, assoggettata ad una responsabile di ben più elevato rango professionale che aveva indotto i suoi sottoposti all'inosservanza delle regole e delle...
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., in combinato disposto con l'art. 56, punto VI, lettere A), C), D), K) del CCNL Poste del luglio 2007, applicabile alla fattispecie, lamentando che la sentenza della Corte di merito fondi il proprio iter argomentativa sull'assioma per cui la P. sarebbe stata mera esecutrice materiale di direttive impartite dalla Responsabile dell'Ufficio postale di (OMISSIS); la qual cosa induce a dover operare un distinguo, a parere della detta Corte, tra la posizione delle due dipendenti, le cui diverse responsabilità devono essere trattale in maniera diseguale sotto il profilo sanzionatorio: pertanto, poichè la Responsabile dell'Ufficio è stata destinataria del provvedimento di licenziamento per giusta causa, analoga sanzione non può applicarsi alla P.. Con la conseguenza che, dietro l'apparente valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta di quest'ultima, in realtà nella sentenza oggetto di ricorso si procede ad un indebito raffronto tra le due situazioni esaminate. E ciò, senza tenere conto del fatto che, per condotte di gravità tale quali quelle poste in essere dalla P. - consistenti nella falsa autenticazione delle sottoscrizioni e falsa conferma dell'identificazione di clienti che richiedevano un prestito, nonchè nella erogazione di bonifici relativi a prestiti a persona diversa dai singoli clienti aventi diritto, senza ricevere la sottoscrizione per ricevuta del cliente;
condotte, tutte, ammesse dalla controricorrente, che, in sede di ispezione, ha confermato di aver accettato le modalità operative proposte dalla Responsabile dell'ufficio, in violazione delle disposizioni di servizio...
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