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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata il 13/3/2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale del 16/2-28/5/2001, ha ammesso l'avv. R.P. al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa in privilegio per Euro 19.711,16, con gli interessi dalla domanda giudiziale e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ed ha condannato Sicilcassa alle spese del secondo grado, ferma la statuizione sulle spese del primo grado.

    La Corte di merito, per quanto ancora interessa,ha ritenuto:

    1) ammissibile la produzione in secondo grado dei documenti irritualmente prodotti avanti al Tribunale(pur esistenti agli atti, detti documenti non risultavano indicati nei verbali di causa nè nell'indice del fascicolo di parte vistato dalla cancelleria e sottoscritto dal procuratore); 2)corretta la decisione del Tribunale di ritenere quale domanda di insinuazione tardiva, per la mancata ammissione dei crediti professionali di cui ai progetti di parcella 15, 16, 17 e 18 del 1998, l'opposizione proposta in mancanza di domanda di ammissione;

    3) ammissibile l'istanza di insinuazione tardiva D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 89, che ripercorre sostanzialmente la formulazione dell'art. 101 l.f., e sussistente l'interesse ad agire dell'appellante, essendo previsto dalla norma l'unico limite meramente temporale dell'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo fallimentare;

    4)provato l'espletamento delle attività professionali e conformi a tariffa le richieste.

    Ricorre avverso detta pronuncia Sicilcassa in l.c.a., con ricorso affidato a sei motivi, illustrato con memoria. L'avv. R. non ha svolto difese.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia, per non avere statuito la Corte territoriale sull'eccezione di nullità dell'appello, sollevata da Sicilcassa;

    2.1.- Il motivo è inammissibile, in quanto non prospettabile il vizio di omessa pronuncia su di una questione processuale, nella quale la Cassazione è giudice del fatto: in tal senso, le pronunce 321/2016, 4191/2006, 22860/2004.

    1.2.- Col secondo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 164 e 342 c.p.c., per non avere la Corte del merito ritenuto inammissibile l'appello per la mancanza di motivi specifici ed argomenti in contrapposizione a quelli della sentenza appellata.

    2.2.- Il secondo motivo è infondato.

    Dall'esame diretto dell'atto d'appello, che questa Corte è tenuta ad effettuare quale giudice del fatto processuale denunciato, si riscontra la sussistenza del contenuto minimo proprio dell'atto, nella contrapposizione agli argomenti addotti dal Tribunale a fondamento della reiezione, col riferimento alla produzione dei documenti rilevanti, lettere di incarico ed atti giudiziari, in ogni caso prodotti nel secondo grado.

    1.3.- Col terzo mezzo, la ricorrente si duole della ritenuta ammissibilità dei documenti irritualmente prodotti in primo grado, ed oppone che nelle pronunce, citate dalla Corte territoriale per giustificare l'ammissibilità delle produzioni in oggetto, risultava con certezza che i documenti erano stati prodotti prima della scadenza dei termini ex art. 184 c.p.c., mentre nel caso di specie la produzione è avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, e l'unica traccia dell'esistenza dei documenti di cui si tratta è data dalla stessa sentenza; nè infine la Corte...

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