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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso depositato il 15 ottobre 2004 il Consorzio Salentino Tabacchi Coltivatori e Trasformatori (CSTCT), società cooperativa a r.l., propose opposizione avverso l'iscrizione a ruolo della somma di Euro 111.239,72 pretesa dall'INPS per contributi relativi agli anni 1999/2002, di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 10.9.2004, eccependo, oltre a varie violazioni di carattere formale (1- la decadenza dal diritto all'iscrizione a ruolo D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 45; 2- la nullità del ruolo e della cartella per mancata sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario designato; 3- la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; 4- la nullità della cartella per mancata indicazione degli elementi necessari ad identificare il debito, tra i quali il numero dei lavoratori cui l'omissione avrebbe potuto riferirsi; 5-

    l'inesigibilità della somma per non essersi attenuto l'INPS cedente alle prescrizioni di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448; 6-la mancata applicazione dell'art. 12 leggi finanziarie del 2003 e 2004), la insussistenza del credito perchè I'I.N.P.S. non aveva tenuto conto degli abbattimenti dei contributi sino al 50% per calamità naturali, nè del programma di riallineamento retributivo e dei relativi sgravi; che non era chiaro se la determinazione delle sanzioni riflettesse o meno l'omesso o il ritardato pagamento e se nel calcolo si fosse tenuto conto della L. n. 388 del 2000, art. 116.

    Instauratosi il contraddittorio con I.N.P.S. e S.C.C.I. s.p.a., il Tribunale del Lavoro di Lecce, con sentenza del 5.10.2007, respinse tutte le eccezioni e condannò l'opponente alla rifusione delle spese di lite.

    Proponeva appello il Consorzio, lamentando: 1) la mancata valutazione di alcune eccezioni, ed in particolare, quella relativa alla mancata ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.-Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. e art. 2697 c.c., oltre ad erronea valutazione della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

    Lamenta che la corte leccese ritenne erroneamente che il debito contributivo risultava dagli stessi modelli DMAG, predisposti dalla società e da essa sottoscritti e non contestati in giudizio, non considerando che tale prova incombeva sull'INPS che conservava la veste di attore in senso sostanziale, non rilevando la mancata contestazione dell'opponente, essendo piuttosto necessario che il fatto sia ammesso, esplicitamente o implicitamente (Cass. n. 17371/2003), pena una illegittima inversione degli oneri probatori.

    2.- Con il secondo motivo il Consorzio denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

    Lamenta che la sentenza si basava sui detti modelli DMAG, che non furono ritualmente prodotti, e per la sola loro mancata contestazione da parte della società.

    3.- I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati.

    Entrambe le censure si basano sulla inapplicabilità, in materia di previdenziale, del principio di non contestazione.

    L'assunto non può essere condiviso alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16201 del 10/07/2009; Cass. n. 4995/2011, Cass. n. 3974/2012), secondo cui il principio di non contestazione, di cui all'art. 416 c.p.c. - che a differenza dell'art. 167 c.p.c. operante nel giudizio civile (nel cui ambito è stata emessa la pronuncia di questa Corte n. 17371/2003, citata dalla ricorrente) prevede che "il ...

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