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Titolo:
I trattamenti di fine servizio tra natura previdenziale e natura retributiva
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  • La sentenza resa dalla Sezioni Unite ha l'indubbio pregio di risolvere una vexata quaestio con estrema semplicità argomentativa ma con altrettanto rigore logico.

    Come noto, l'indennità premio di servizio (IPS) — istituita con l. 2 giugno 1930 n. 733 per consentire ai dipendenti degli enti locali in attesa di pensione di far fronte alle difficoltà economiche conseguenti alla cessazione dal servizio — è disciplinata dalla l. 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali): essa spetta ai dipendenti degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che cessino dal servizio, per qualsiasi causa, con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto. A seguito dell'estinzione dell'Inpdap le relative funzioni sono state trasferite all'Inps, ex art. 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214.

    Come ricordato nella motivazione della sentenza in commento, l'indennità premio di servizio costituisce un istituto distinto da quelli concernenti altre categorie di lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, quali l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato (sulla cui natura retributiva cfr. C. cost. 23 dicembre 2005, n. 458, GC, 2005, 6, 4922, nt. Pessi); l'indennità di anzianità, spettante ai dipendenti del ed. parastato; il trattamento di fine rapporto (tfr), riguardante i lavoratori dipendenti da privati ed esteso ai lavoratori pubblici contrattualizzati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000,nonché ai dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro in corso al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente (sulle...

 

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