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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 18 gennaio 2012, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da G.M., inquadrato quale operaio specializzato, nei confronti di ENI s.p.a. - Divisione Refining &

    Marketing, volta alla declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto dalla predetta società nei suoi confronti e del successivo licenziamento intimatogli dalla società, per non avere egli ottemperato al trasferimento, omettendo di presentarsi presso la nuova sede di lavoro.

    Il G., a seguito di sentenza con la quale era stata accertata una illecita interposizione di manodopera ed era stata disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro, era stato invitato dalla società datrice a prendere servizio presso lo stabilimento di (OMISSIS), sede questa presso la quale il lavoratore, contestando il provvedimento di trasferimento, non si era presentato.

    La Corte di merito ha respinto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dal dipendente, rilevando che il trasferimento era legittimo, essendo sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive e non avendo la società datrice violato i criteri di buona fede e correttezza; ha altresì escluso che il trasferimento del G. fosse persecutorio o ritorsivo ed avesse quale unica finalità quella di indurre il lavoratore a non prendere servizio in una località lontana dal suo luogo di residenza (provincia di (OMISSIS)); ha ritenuto che in caso di trasferimento la società è tenuta a considerare, ove possibile, le richieste del lavoratore in relazione alle condizioni di vita e alle esigenze familiari, se ed in quanto compatibili con le ragioni tecniche ed organizzative, non essendo obbligato il ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1175 e 1375 cod. civ. Si deduce che la Corte di merito, nel confermare la decisione di primo grado, non ha considerato che la nuova sede di destinazione del lavoratore avrebbe dovuto essere individuata tenendo anche conto delle esigenze familiari del ricorrente e che la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive doveva essere valutata non solo con riferimento alla sede di provenienza ma anche a quella di destinazione, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza.

    All'epoca del trasferimento, vi erano moltissime sedi più vicine dove potere impiegare il ricorrente, in modo altrettanto proficuo; il trasferimento è stato invece disposto in una sede sita ad oltre 600 chilometri di distanza dal luogo di residenza del lavoratore, non tenendo conto delle condizioni economiche estremamente disagiate in cui il medesimo versava, determinate anche dalla inadempienza della società datrice, la quale, dopo oltre un anno dalla sentenza che gli aveva riconosciuto, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, il diritto alle retribuzioni medio tempore maturate, non aveva ancora ottemperato alla sentenza; la società non aveva altresì provveduto a versargli l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 42 del contratto collettivo di settore.

    2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il decisivo.

    Si sostiene che la società datrice non solo non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno giustificato il trasferimento presso la sede di (OMISSIS), ma nemmeno ha dedotto e rappresentato...

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