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La Cassazione si pronuncia per la compatibilità del giudice della fase sommaria e dell’opposizione nel rito Fornero
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  • Sommario

  • 1. Con la sentenza in commento la Cassazione si pronuncia su una questione di particolare rilievo che si è posta fin dall'introduzione del rito speciale in materia di licenziamento ex art. 1, cc. 47 ss., l. 28 giugno 2012, n. 92. Essa riguarda, in assenza di una espressa previsione normativa, la possibilità per il giudice della fase sommaria del procedimento di conoscere e decidere anche della successiva ed eventuale fase di opposizione.

    Nel caso di specie, il ricorrente impugnava la pronuncia resa in sede di reclamo ex art. 1, c. 58, l. n. 92/2012 per non aver dichiarato d'ufficio nulla la sentenza di primo grado in quanto emessa dallo stesso magistrato che aveva accolto la domanda di controparte con l'ordinanza di cui all'art. 1, c. 49, l. n. 92/2012. La Cassazione, nel giudicare inammissibile il motivo di ricorso, accoglie l'orientamento secondo cui la fase di opposizione ex art. 1, c. 51, l. n. 92/2012 non costituisce un grado diverso rispetto alla precedente fase sommaria, ma una prosecuzione del primo grado di giudizio nella forma ordinaria e non più urgente.

    Pur condivisibili negli esiti, gli argomenti offerti dalla Corte non paiono particolarmente pregnanti ed esaustivi, considerata la delicatezza che tale questione assume alla luce dei principi costituzionali coinvolti e del pregresso dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul punto. Da una parte, infatti, la pronuncia in esame si limita a richiamare in via analogica la sentenza costituzionale 7 novembre 1997, n. 326 e le sentenze della Cassazione 13 agosto 2001, n. 11070 e 12 gennaio 2006, n. 422 in materia di procedimento cautelare; dall'altra, rimanda ai recenti arresti giurisprudenziali a favore dell'identità dell'organo giudicante nel passaggio dalla fase sommaria a quella di opposizione, in particolare all'ordinanza costituzionale 16 luglio 2014, n. 205 e all'ordinanza 18 settembre...

 

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