ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso, depositato in data 31.3.14 l'epigrafato ricorrente deduceva di aver lavorato presso la postazione S. all'interno del negozio Saturn del Centro Commerciale Carosello di Carugate dal 12 maggio 2011 con rapporto di lavoro formalmente riconducibile alla I.I. Srl ma in concreto facente capo alla S..

    Precisava di aver lavorato per S. dal 12 maggio 2011 dapprima in forza di un contratto di collaborazione occasionale e quindi di un contratto di collaborazione a progetto stipulati con I. srl; che quindi era stato stipulato, sempre con I., un contratto a tempo determinato in data 1 agosto 2011 con scadenza al 31 dicembre 2011, successivamente prorogato fino Al 31 gennaio 2012 quando aveva dato le dimissioni.

    Esponeva poi che il 1^ febbraio 2012 aveva stipulato un contratto di lavoro intermittente con M.T. Srl avente ad oggetto un rapporto di lavoro a termine successivamente trasformato in contratto intermittente a tempo indeterminato.

    Deducendo la sussistenza di un normale rapporto di lavoro subordinato nei confronti di S. il 28 marzo 2012 il ricorrente aveva impugnato tutti i contratti sopra menzionati assumendo di aver sempre lavorato per S. all'interno di uno spazio espositivo S. sito nel negozio Saturn del Centro Carosello di Carugate, ove ricorrente curava l'esposizione dei prodotti Saturn, preparava le relative schede tecniche del prodotto, riceveva la clientela proponendo le vendite e fornendo i dettagli tecnici sui prodotti in vendita, sotto le direttive di preposti S.; con tale ricorso dunque aveva chiesto, oltre al riconoscimento di differenze retributive, la dichiarazione della illegittimità dell'interposizione della I.I. Srl e di M.T. Srl e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla S..

    Deduceva poi che nelle more dello svolgimento di tale giudizio e precisamente il 13.11.13 la M.T. Srl, odierna unica convenuta, aveva sospeso il...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta con riferimento al giudizio di appello pendente rispetto alla pronuncia conclusiva del giudizio introdotto contro S. spa, I. srl e M.T. srl con ricorso del 28.3.2012.

    Invero colà veniva richiesto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a S., seppure previa incidentale pronuncia dell'illegittimità dei contratti stipulati dapprima con I. srl e quindi con M.T.; nel presente giudizio si domanda invece la conversione del contratto di lavoro intermittente in un contratto di lavoro subordinato in capo a M.T., in ragione dell'illegittimità del solo contratto di lavoro intermittente, e la condanna della predetta alla immediata riammissione in servizio previa dichiarazione della illegittimità della sospensione delle chiamate.

    Il petitum è differente; il rapporto di litispendenza non sussiste

    Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le considerazioni di seguito svolte.

    Non è fondata la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolta nei confronti di M.T. SRL.

    Parte ricorrente allega di aver sottoscritto con la società resistente un contratto di lavoro intermittente e deduce l'illegittimità della sopra menzionata stipulazione, dal momento che "non si versa nel caso previsto dall'articolo 34 di messa a disposizione per periodo o orari specifici, in quanto il ricorrente lavora in maniera stabile per 24 ore settimanali già dal 12 maggio 2011 e continua con le stesse modalità orarie, di prestazione e rapporto gerarchico, sede di lavoro anche nel periodo successivo al contratto di lavoro intermittente.

    Neanche l'altra ipotesi di legge è richiamabile nella fattispecie in quanto non sussistano i requisiti e presupposti soggettivi ex articolo 33...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...