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Titolo:
Lavoro a termine nel settore nautico, successione di contratti e frode alla legge
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  • Sommario

  • Il caso

    Alcuni lavoratori marittimi, arruolati con successivi contratti per uno o più viaggi e per un massimo di 78 giorni, chiedevano dichiararsi, nei confronti della società datrice di lavoro, la nullità dei predetti contratti (con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) per violazione della normativa del codice della navigazione e di quella di diritto comune nonché per abuso nella reiterazione di successivi contratti a tempo determinato. In primo grado venivano accolte le domande con sentenza poi integralmente riformata in appello. Proposto ricorso per cassazione da parte dei lavoratori, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (da ora CGUE), investita dalla S.C. del rinvio pregiudiziale di alcune questioni, statuiva, tra l'altro, che la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (volta a prevenire l'abuso da successione) deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale - quale quella italiana in tema di lavoro nautico - che prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni; spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

    In motivazione  «Osserva in proposito questa Corte che l'art. 326, ult. co., c. nav., nel prevedere che la...

 

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