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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    1. Con sentenza del 14.11.2011, la Corte d'Appello di Ancona, a conferma sul punto della sentenza del 18.5.2010 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato illegittimo il licenziamento comminato da API raffinerie di Ancona al suo dipendente M., con attribuzione della tutela reale; la medesima sentenza, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento proposta verso API dai lavoratori G. e C..

    2. I recessi erano stati intimati in ragione del compimento ad opera dei lavoratori predetti - addetti al carico di carburante nelle autobotti - di operazioni fraudolente (analiticamente descritte al punto 13.1 della detta sentenza) volte ad alterare il carico effettivo, in concorso con gli autisti, e dunque alla sottrazione di carburante aziendale.

    3. In sede di appello, la corte territoriale ha disposto la regolarizzazione di prova documentale prodotta dal datore (un CD contenente programma per vedere filmati), acquisendo - ai sensi dell'art. 421 c.p.c. - filmato riproducente le attività illecite contestate ai lavoratori, attribuendo a tale documento valore probatorio (nonostante il disconoscimento di conformità all'originale opposto dal datore), ammettendo testimonianza volta al riconoscimento delle persone ritratte nel filmato; la sentenza ha quindi ritenuto provati i fatti sulla base di tali prove e, chiusa l'istruttoria, ha ritenuto legittimi i licenziamenti di G. e C., in quanto proporzionati ed irrogati al termine di procedimenti disciplinari regolari. Nei confronti di M., la sentenza impugnata ha ritenuto provata solo una passiva ed episodica partecipazione ai fatti ed ha valutato il fatto come meritevole di sanzione conservativa e non espulsiva.

    4. ...

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