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Titolo:

Superlavoro e onere della prova del danno derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di garanzia datoriale

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  • Sommario

  • I principi: la natura del superlavoro

    Si parte dall'errore dei giudici di merito nell'applicazione della fattispecie di responsabilità invocata dal ricorrente il quale, nell'azione svolta in giudizio, aveva in realtà attivato la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e non quella aquiliana derivando, conseguentemente, un assetto totalmente diverso degli oneri probatori e di allegazione.

    Pur ribadendo il consolidato principio secondo cui “Il lavoratore che agisca ai sensi dell'art. 2087 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro”(ex multis, Cass. 15 aprile 2014, n. 8804; Cass. 8 maggio 2014, n. 9945), la Corte di Cassazione adotta un criterio “elastico” affermando che “tale assetto va peraltro calibrato rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d. superlavoro ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione”.

    Di particolare pregio è l'analisi dei giudici di legittimità sulla natura del “superlavoro”, fattispecie giurisprudenziale introdotta nel diritto vivente dalla nota pronuncia della Cassazione, 1 settembre 1997, n. 8267 (si rimanda a Tambasco, Il danno da superlavoro e da usura psico-fisica nella giurisprudenza, in questa Rivista, 9 giugno 2022).

    Come accennato, il fulcro è individuato nella modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che consente di distinguere:

    a) lo svolgimento di...

 

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