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Titolo:
Ancora in tema di licenziamento disciplinare: l'irresistibile pervasività della condanna alla reintegra mette in scacco il legislatore
  • Sommario

    Sommario: 1. La portata innovativa della sentenza. – 2. Le premesse da cui muove la Corte. – 3. Il ragionamento svolto e le conclusioni della Corte. – 4. Qualche considerazione conclusiva. – 5. Bibliografia e note.

  • 1. Preceduta da un ampio dibattito che ha accompagnato l'ordinanza di rimessione dalla sezione “filtro” alla sezione Lavoro della Suprema Corte, la sentenza che si annota, anche a mente della conferma contenuta in un grappolo di successive pronunzie (si veda infra, § 5), sembra segnare una inversione di tendenza nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla definizione dei casi di licenziamento illegittimo ai quali trova applicazione la condanna alla reintegra.

    Nelle prime pronunzie, infatti, sulla scorta di una (invero più asserita che dimostrata) natura residuale della tutela reintegratoria, a seguito delle modifiche introdotte dalla “legge Fornero” (l. n. 92/2012), sembrava consolidarsi una interpretazione restrittiva delle ipotesi normate dal quarto comma del novellato art. 18, per cui il giudicante, accertata l'illegittimità del licenziamento, sarebbe stato poi chiamato a verificare solo se le circostanze contestate (ed accertate in giudizio) figurassero fra le ipotesi per le quali la contrattazione collettiva stabiliva una sanzione di tipo conservativo.

    Ci si muoveva, come è evidente, in un ambito concettuale nel quale si conservava memoria della questione della rilevanza “giuridica” del fatto e si controverteva sui vantaggi che sarebbero potuti derivare dalla applicazione di sistemi di indennizzo standardizzati e prevedibili ex ante. Abbandonate le posizioni più estreme, anche alla luce delle conclusioni registratesi nella materia per iniziativa dell'attivissima giurisprudenza costituzionale (si veda infra, § 5), la sentenza che si annota, pur senza rimettere esplicitamente in discussione l'impostazione che articola in due momenti la valutazione del recesso (legittimità dell'atto ed effetti conseguenti alla declaratoria), torna ad ampliare la latitudine dell'accertamento affidato al giudice in ordine ai singoli casi, dando così...

 

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