ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte d'Appello di Messina ha respinto l'appello di S.C. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto nei confronti della S.E.U.S. - Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria - s.c.p.a. e, accertato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al livello D2 del c.c.n.l. AIOP Sanità Privata, aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2 novembre 2010/28 ottobre 2013 (data di deposito del ricorso), ma aveva escluso il diritto al definitivo inquadramento nella qualifica superiore rivendicata.

    2. La Corte distrettuale, per quel che in questa sede rileva, ha premesso che la S.E.U.S, società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica, avente come unici soci la Regione Siciliana e le Aziende Sanitarie Provinciali, ha natura di società in house, perché svolge la propria attività in modo prevalente, se non esclusivo, in favore degli enti partecipanti ed è assoggettata ad un controllo analogo a quello che gli stessi enti esercitano sui propri uffici.

    3. In rito la Corte ha osservato che la questione inerente alla natura della società ben poteva essere rilevata anche d'ufficio dal Tribunale, in quanto necessaria premessa ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie, ed ha di conseguenza escluso l'eccepita tardività dell'eccezione, sollevata solo all'udienza di discussione e sulla quale il ricorrente non aveva accettato il contraddittorio.

    3. Nel merito la Corte, ricostruito il quadro normativo e richiamati, in particolare, il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, nel testo vigente ratione temporis, nonché le L.R. Siciliana n. 25 del 2008 e L.R. Siciliana n. 11 del 2010, ha evidenziato che il legislatore, nazionale e regionale, ha esteso alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., comma 2, e art. 112 c.p.c., e censura il capo della sentenza impugnata di rigetto del motivo di appello con il quale era stata dedotta la tardività dell'eccezione inerente alla natura della società citata in giudizio. Richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che si era in presenza di un'eccezione in senso proprio che, in quanto tale, doveva essere formulata al momento della costituzione in giudizio e non poteva essere rilevata d'ufficio.

    2. Con la seconda censura, articolata in due punti e ricondotta al vizio di cui dell'art. 360 c.p.c., n. 3, S.C. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, commi 1, 2 e 2 bis, convertito nella L. n. 133 del 2008, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, e art. 52. Sostiene, in sintesi, che la partecipazione, anche totalitaria, dell'ente pubblico non muta la natura giuridica della società, che resta privatistica, con la conseguenza che ai rapporti di lavoro si applica la disciplina dettata dal codice civile e dalle altre leggi speciali dell'impiego privato, e non il D.Lgs. n. 165 del 2001, applicabile alle sole pubbliche amministrazioni. Aggiunge che del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, non opera un rinvio generalizzato alla disciplina del pubblico impiego e pone delle limitazioni al solo reclutamento del personale, che non può essere confuso con la successiva gestione del rapporto di lavoro. Addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente omesso di applicare l'art. 2103 c.c., che, nel testo vigente ratione temporis, ricollega il diritto soggettivo all'acquisizione definitiva della qualifica superiore al solo esercizio di fatto delle mansioni.

    3. La terza critica, articolata in tre punti, denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...