Condotte persecutorie (mobbing e straining) e stress lavoro-correlato: la nuova concezione sistemica della Cassazione
Condotte persecutorie (mobbing e straining) e stress lavoro-correlato: la nuova concezione sistemica della Cassazione
Il secondo caso: Cass., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33639
Nella seconda pronuncia in commento (Cass., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33639), di pochi giorni successiva a quella sopra analizzata,viene in considerazione il caso di un dipendente che deduceva il comportamento mobbizzante della società datrice, richiedendo la correlativa condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
I giudici di merito, dopo aver escluso l'esistenza “di una macchinazione dolosa finalizzata all'emarginazione del lavoratore nel proprio ambiente di lavoro” conseguentemente negando l'accertamento del mobbing per l'assenza dell'intento persecutorio, accertavano tuttavia la dequalificazione subita dal ricorrente. Rilevata pertanto la sottoutilizzazione del dipendente nella forma dell'inattività lavorativa forzosa, veniva liquidato a favore del ricorrente soltanto il danno patrimoniale alla professionalità, negando invece il riconoscimento dei danni non patrimoniali, sia per il mancato accertamento del dedotto mobbing sia per l'omessa specificazione nella domanda risarcitoria del “connotato proprio di danno differenziale, non adeguatamente dedotto dalla parte che non aveva specificato in quale misura l'indennizzo assicurativo garantito dall'Istituto non era in grado di ristorare il pregiudizio alla sfera relazionale e soggettiva dell'assicurato” (1).
La Corte di Cassazione, dopo aver precisato alcuni principi generali in materia di indennizzo del danno differenziale da parte dell'INAIL (2), ha accolto il ricorso partendo dallo stesso presupposto della precedente ordinanza: sia il mobbing che lo straining “hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici”,essendo utili soltanto“a...
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