Lavoratore che assiste un disabile e diritto a non essere trasferito: portata e bilanciamento con specifiche situazioni oggettive
Lavoratore che assiste un disabile e diritto a non essere trasferito: portata e bilanciamento con specifiche situazioni oggettive
Il caso: inquadramento generale
Il lavoratore, soccombente nei giudizi di merito, ricorre in Cassazione ritenendo non conforme ai principi di diritto la pronuncia della Corte d'appello che ha affermato la legittimità del suo trasferimento ad altra sede lavorativa, nonostante la sussistenza, in suo favore, dei presupposti di cui all'art. 33, comma 5, ultimo periodo, L. n. 104/1992 e cioè il comprovato svolgimento di compiti di assistenza di un congiunto (titolato) in condizione di handicap grave e, quindi, il radicarsi, a suo vantaggio, di un diritto a non essere soggetto a trasferimento ad altra sede, senza che qui rilevino in senso ostativo le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiamate invece dall'art. 2103, c.c. contenente la disciplina generale in tema di trasferimenti.
Dal contenuto motivazionale della sentenza sembrerebbe desumersi che la situazione di fatto – alla base della controversia – attenga al trasferimento del lavoratore conseguente alla soppressione della sede cui il medesimo era addetto.
Si tratta di una situazione di fatto che, assieme ad altre situazioni limite “insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”, si pone al di là dei confini delle ordinarie ragioni alla base del trasferimento exart. 2013 c.c. e che – a differenza di queste – assume rilevanza anche a fronte di una norma, quale l'art. 33, comma 5, che icasticamente sancisce l'inamovibilità del lavoratore che assiste il portatore di handicap.
Profili normativi
Giuridicamente la quaestio iuris, sottesa alla vicenda, attiene quindi alla portata della tutela prevista dall'art. 33, comma 5, cit. laddove dispone che “Il...
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