Il caso
Un ex dipendente INAIL (ex Ispesl) assunto a far data dal 1° ottobre 1999 con plurimi contratti a tempo determinato quale ricercatore III livello e stabilizzato in data 18 febbraio 2008, conviene in giudizio l'Istituto al fine di ottenere il riconoscimento di anzianità giuridica ed economica precedente la stabilizzazione e la conseguente condanna al pagamento di differenze retributive.
L'INAIL eccepisce la prescrizione quinquennale relativa alle differenze retributive asseritamente maturate. Il Tribunale accoglie le pretese del lavoratore. La Corte d'Appello di Roma riforma parzialmente la decisione di primo grado escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione, ferma la decisione nel merito; respinge nuovamente l'eccezione di prescrizione ritenendo che il lavoratore versasse in una situazione di oggettiva debolezza che impediva il decorso della prescrizione in corso di rapporto.
L'INAIL ricorre in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., deducendo che la sentenza d'appello avrebbe errato nell'argomentare in punto di metus del lavoratore in relazione ai rapporti a termine, sia perché trattasi, nel caso concreto, di rapporti garantiti dal CCNL applicato, sia perché tale concetto sarebbe inconcepibile nel settore pubblico. Reitera, l'INAIL, l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata in pendenza dei singoli contratti a termine.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
La questione
In ipotesi di successione di contratti a tempo determinato da quando decorre la prescrizione dei crediti retributivi?
Le soluzioni giuridiche
La Corte richiama i termini prescrizionali relativi ai crediti retributivi disposti dagli artt. 2948, n. 4 (prescrizione quinquennale per “gli...
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