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Titolo:
Riscossione dei contributi previdenziali e prescrizione
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  • Sommario

  • Il caso

    Il ricorrente proponeva ricorso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca e, attraverso questa, impugnava le tre cartelle di pagamento sottese curando di evidenziare la mancata e/o irregolare notificazione delle stesse nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza del diritto di credito di natura contributiva.

    In tale sede venivano chiamate in causa, quali enti creditori, l'I.N.P.S. e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, oltre che l'Agente della riscossione.

    La vertenza era documentale e, pertanto, decisa dal Giudice sulla base di quanto prodotto dalle parti costituite e celebrata con il rito della trattazione scritta.

    Per alcune cartelle la sentenza accoglieva le ragioni del ricorrente.

    La questione

    Ci si chiede quale possa essere la qualificazione corretta di una azione intentata per far valere la prescrizione di un credito previdenziale in caso di omessa e/o irregolare notificazione della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato.

    Le soluzioni giuridiche

    Il Giudice della Sezione Lavoro di Modena, partendo dal disposto della Corte di Cassazione n. 16425 del 2019, riconosce nel debitore che agisce per far valere la prescrizione del credito quale fatto estintivo oltre alla mancata notificazione delle cartelle (e del ruolo) che hanno preceduto l'intimazione impugnata, un interesse all'accertamento negativo del credito (cfr. Cass. n. 12239/2007). Pertanto, l'azione intrapresa viene qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.e non agli atti ...

 

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