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Titolo:
Configurabilità del centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e tutela reintegratoria per insussistenza del fatto post vaglio di incostituzionalità
  • Sommario

  • Il caso

    Nel marzo del 2016, un dipendente di una Società attiva nel settore dell'hotellerie veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, a causa della asserita dismissione della gestione dell'attività alberghiera da parte della datrice di lavoro.

    Il lavoratore, quindi, provvedeva ad impugnare il comminato licenziamento, lamentando l'insussistenza del giustificato motivo addotto, in uno alla ricorrenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la datrice di lavoro ed altre società per le quali lo stesso aveva prestato attività lavorativa, invocandone la rilevanza anche ai fini della tutela applicabile, considerando il superamento della soglia dimensionale ai sensi dell'accesso alle tutele dell'art. 18 della Legge 300/70.

    La Corte di appello di Roma, in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 e in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, riteneva insussistente il giustificato motivo di licenziamento intimato al lavoratore, rinvenendo, altresì, ai fini dell'individuazione del regime di tutela applicabile, l'esistenza di un centro unico di imputazione di interessi, con conseguente sommatoria di tutti i lavoratori occupati dalle società nel loro complesso e l'applicazione dell'art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970, considerata la manifesta insussistenza della ragione addotta a base della riduzione del personale.

    Per la Corte territoriale, invero, il contratto di appalto per la fornitura di alcuni servizi stipulato tra la datrice di lavoro e la connivente compagine societaria era da ritenere illecito, ricorrendo, inoltre, una chiara ipotesi di un unico centro di imputazione di interessi, alla luce degli elementi probatori acquisiti in giudizio, visto e...

 

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