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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. K.M. ha convenuto in giudizio Ranstad Italia s.p.a. (all'epoca Start. People s.p.a.), società di fornitura di lavoro temporaneo e, premessa la invalidità dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con la detta società ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, nel periodo tra il 20 giugno 2011 e il 31 dicembre 2013, ha chiesto accertarsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna della convenuta alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno.

    A fondamento della domanda ha dedotto il difetto di specificità della causale apposta ai contratti a termine e il superamento del numero massimo di proroghe consentito dal contratto collettivo.

    2. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda.

    3. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia.

    La statuizione di conferma è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 2, in tema di contratto di somministrazione a tempo determinato, nel rinviare alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, "in quanto compatibile" depone per il carattere speciale del contratto di somministrazione a tempo determinato rispetto al contratto di lavoro a termine regolato dal D.Lgs. n. 368 del 2001 cit., come confermato dal fatto che esso può essere stipulato solo da un soggetto annoverabile tra le agenzie del lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 4, e dal fatto che esso trova la sua ragione giustificatrice non in possibili ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo, come previsto per il contratto a termine dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nel testo applicabile ratione temporis, bensì nella stipula del connesso contratto commerciale a tempo determinato fra la somministratrice e il soggetto utilizzatore delle prestazioni di lavoro; b) in conseguenza, ai fini della legittimità formale dell'apposizione del...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 2, censurando la sentenza impugnata per avere escluso, ai fini della validità apposizione del termine al contratto di lavoro, la necessità della indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, alla base dell'assunzione a tempo determinato ritenendo sufficiente la indicazione del contratto commerciale di somministrazione fra il somministratore e l'impresa utilizzatrice.

    2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 42, comma 1, c.c.n.l. lavoratori somministrati del 20.05.2008, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 2, dell'art. 1344 c.c., e dell'art. 5, punto 5 Direttiva 2008/104 sul lavoro interinale, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la elusione della normativa collettiva, legale e comunitaria, pur in presenza di sostanziale continuità temporale dei contratti con la società di fornitura, contratti stipulati per l'esecuzione del medesimo servizio in favore dell'utilizzatore: denunzia contrasto con la Direttiva 2008/104/CE che impone agli Stati membri l'adozione di misure necessarie per evitare sostanziali elusioni agli obiettivi della Direttiva medesima.

    3. Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controricorrente ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1; non constano, infatti, precedenti di questa Corte che abbiano specificamente affrontato il tema della causale del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il soggetto fornitore di manodopera in relazione alla disciplina generale dettata per il contratto a termine dal D.Lgs. n. 368 del 2001, e espressamente richiamata "per quanto compatibile" dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, risultando non sovrapponibili i precedenti di legittimità evocati nel controricorso,...

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