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Titolo:
Licenziamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per abuso dei permessi e riparto dell'onere della prova
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  • Sommario

  • Il caso

    Una società licenzia un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dopo aver accertato, tramite agenzia investigativa, che lo stesso, nei tre mesi continuativi di fruizione dei permessi giornalieri exart. 50 d.lgs. 81/2008, aveva prevalentemente svolto attività di natura personale (quali andare al bar, passeggiare sul lungomare, dedicarsi a incombenze familiari).

    In primo grado la legittimità del licenziamento viene confermata. Il lavoratore appella la sentenza.

    La Corte d'appello conferma la decisione di primo grado, osservando che le attività svolte dal dipendente risultavano incompatibili con quelle proprie dell'incarico di RSL; il report investigativo era stato confermato in sede di escussione testimoniale dall'investigatore privato; era onere del lavoratore provare in giudizio di essere stato impegnato nell'espletamento dell'incarico.

    Tale prova non era stata offerta. Il lavoratore ricorre in Cassazione per violazione dei principi dell'onere della prova censurando la sentenza per avere ritenuto gravare sullo stesso la prova dell'infondatezza degli addebiti contestati.

    La Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello.

    La questione

    È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2697 c.c. la sentenza per avere il giudice, a fronte di quadro probatorio fornito dal datore che conferma i fatti contestati e posti alla base del licenziamento, richiesto al lavoratore di fornire prova liberatoria idonea ad inficiare la ricostruzione probatoria datoriale?

    Le soluzioni giuridiche

    Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere...

 

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