Il caso
Un primo ufficiale di una nota compagnia aerea si lamentava in giudizio che la retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento fosse inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, per la sua liquidazione, non si era tenuto conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa.
La domanda giudiziale rendeva necessaria una decisione di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dell'accordo collettivo di riferimento.
Il Tribunale, pronunciando exart. 420 bis c.p.c., affermava che le clausole collettive del CCNL Trasporto Aereo escludenti l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie dovevano ritenersi sostituite di diritto dalle norme imperative che impongono una retribuzione spettante i lavoratori in tutti i giorni in cui godono di ferie di egual misura rispetto a quella ordinaria, ricompresa quindi anche l'indennità di volo integrativa.
Il ragionamento del primo giudice poteva essere così sintetizzato: a) l'indennità di volo era divisa in due componenti: l'indennità di volo integrativa, che aveva lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e dai Comandanti e l'indennità di volo minima garantita, attribuita invece in misura fissa sulla base della anzianità di servizio; b) entrambe le componenti avevano ...
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